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Decreto Aiuti Quater: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale



E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Aiuti-quater.

Qui di seguito il link al testo coordinato con le modifiche, definitive, apportate in corso d’esame parlamentare.



Aumento numero massimo cessioni dei bonus edilizi

Tra le principali novità che entrano in vigore, ricordo quella relativa all’aumento da 2 a 3 del numero massimo di cessioni che possono essere effettuate a favore dei soggetti “vigilati”, quali banche, intermediari e assicurazioni (articolo 9, commi 4-bis e 4-ter).

A seguito della modifica, i bonus edilizi diventano cedibili al massimo 5 volte:

il primo passaggio è libero,
il cessionario, a sua volta, può cedere il credito ricevuto esclusivamente ai soggetti “vigilati”;
3 ulteriori passaggi sono possibili esclusivamente tra soggetti “vigilati”.
Solo alle banche è data la possibilità di cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale).

Confermata invece la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 4 o 5 rate) i crediti d’imposta non ancora utilizzati relativi al superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 (articolo 9, comma 4).

Garanzia SACE a favore delle imprese edili

Con la legge di conversione diventa ufficiale anche la garanzia Sace a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito a fronte di finanziamenti concessi alle imprese edili che hanno effettuato interventi ammessi al superbonus in crisi di liquidità. I crediti eventualmente maturati dall’impresa al 25 novembre 2022 possono essere presi in considerazione dalla banca per la valutazione del merito di credito e le condizioni contrattuali del finanziamento (articolo 9, commi 4-quater).



Crediti d’imposta energia e gas

Entra in vigore anche la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per l’utilizzo in compensazione, da parte sia dei beneficiari che dei cessionari, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre e del quarto trimestre 2022, disciplinati, rispettivamente, dal D.L. n. 115/2022, dal D.L. 144/2022 e dal decreto Aiuti quater (articolo 1, commi 3 e 4).



Bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca

Diventa definitivo anche il rinvio dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine ultimo per la fruizione in compensazione del bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022, disciplinato dall’ articolo 2 del D.L. n. 144/2022 (articolo 2-bis).



Disposizioni confermate

Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che non hanno subito modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:

la possibilità per le imprese residenti in Italia di richiedere ai fornitori di rateizzare l’importo eccedente i corrispettivi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (e fatturati entro il 30 settembre 2023) e l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, (articolo 3, commi da 1 a 7). L’istanza di rateizzazione ai fornitori dovrà essere formulata secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’opzione per la rateazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, disciplinati dal D.L. n. 144/2022, e ai crediti di imposta energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022 di cui all’articolo 1;
la proroga al 31 dicembre 2023 dell’operatività della garanzia SACE “SupportItalia”, di cui all’art. 15 del D.L. n. 50/2022 (articolo 3, comma 9);
il credito d’imposta a favore di commercianti ed esercenti per le spese sostenute nel 2023 per adeguare i registratori telematici. Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni dispositivo e, in ogni caso, è concesso nel limite di spesa di 80 milioni di (articolo 8).

 

 

 

 
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