Provvedimenti Antitrust nei confronti di operatori di energia.
Norme su caro bollette in decreto-Aiuti-bis
Pertanto, l’Autorità ha disposto che gli operatori di energia interessati dai provvedimenti:
a) sospendano provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte;
b) comunichino individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di modifica delle condizioni economiche inviate prima del 10 agosto o successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;
c) comunichino all’Autorità l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a) e b);
d) presentino, entro sette giorni dalla notifica del provvedimento, memorie scritte e documenti, ai fini della conferma delle sopraindicate misure.
In caso di inottemperanza alla delibera, l’Autorità applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
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