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ORDINANZA N.63 PROVINCIA DI TRENTO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DPCM 14 GENNAIO 2021.



L'ordinanza entra in vigore a partire dal 16 Gennaio 2021 fino il 5 Marzo 2021.

Il documento interviene per le seguenti attivitą:

Esercizi attivitą commerciali.
Qualora non siano chiuse in virtu delle disposizioni emergenziali vigenti, le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con piu esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalitą "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare it numero di accessi;

Attivita di ristorazione
- resta inteso che la ristorazione e le attivita di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modality di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando it divieto di consumazione sul posto o neile adiacenze;
- resta inteso, altresi, che sono sempre consentite la ristorazione e le attivita di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modality con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per ('attivita di confezionamento che di trasporto;
fatto salvo quantraltro previsto in materia di attivita dei servizi di ristorazione dall'art. 1,
comma 10, lett. gg) del Dpcm 14 gennaio 2021, compress la circostanza per cui per i soggetti che svolgono come attivita prevalente una di quelle identificate dai Codici ATECO 56.3 e 47.25, l'asporto 6 consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;

Disposizioni in materia di sagre, fiere a mercati
- fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lett. n), del Dpcm 14 gennaio 2021 in
materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
- in particolare, iI soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e iI Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covidl9 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella pita ampia collaborazione e concertazione con it Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
- nell'apposito protocollo anti-Covidl9 di cui al punto precedente a obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attivita di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attivita, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;



ORDINANZA 15 GENNAIO 2021 [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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