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Ordinanza PAT del 19/11/2020



Ieri sera il Presidente Fugatti ha firmato una nuova ordinanza.
Di seguito riportiamo le ultime disposizioni operative:

Esercizio dell’attività commerciale nei giorni di domenica, prefestivi e festivi

- nei giorni prefestivi (compresi i giorni di sabato) dovranno chiudere al pubblico le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, sono chiuse al pubblico, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole;
- nei giorni festivi (che non cadano di domenica) è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ed altri servizi non specializzati di alimenti vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati), commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati, le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è altresì consentita la vendita di prodotti alimentari anche in forma ambulante; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;
- in tutte le giornate di domenica, è vietato l’esercizio dell’attività commerciale, al chiuso o su area pubblica, salvo che per le farmacie, le parafarmacie, i presidi sanitari, le tabaccherie e le edicole; è fatta salva per tutti gli esercizi la consegna a domicilio di beni alimentari e non;

Chiarimenti relativi alle attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata

- a chiarimento di quanto disposto dal punto 4, lett. b) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020, prot. n. 726529, relativamente alla “presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita”, si precisa che non è vincolante prevedere un unico e solo varco di accesso con relativa uscita, ma l’area di mercato (in base alle sue caratteristiche) può essere, laddove possibile, suddivisa in settori, ognuno dei quali con un proprio varco di accesso ed uno di uscita, al fine di garantire per ogni settore un flusso unidirezionale di utenti, nel rispetto delle regole generali che impediscano occasioni di assembramento;


Allegato1 [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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