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Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19



A decorrere dal 3 giugno saranno nuovamente consentiti tutti gli spostamenti sul territorio nazionale. Eventuali limitazioni potranno essere disposte solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 19/2020, e pertanto con DPCM o, in caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, anche con provvedimento del Ministero della Salute. Tali limitazioni dovranno comunque riguardare specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

A decorrere dal 3 giugno saranno consentiti, inoltre, tutti gli spostamenti da e verso l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo i medesimi principi di proporzionalità e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e degli obblighi internazionali.
Sanzioni e controlli

L’art. 2 del decreto legge in parola stabilisce che le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati in sua attuazione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello relativo all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 codice penale), con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4, comma 1, del DL 19/2020, tuttora in corso di conversione in legge.

Inoltre, se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

DECRETO LEGGE 33 DEL 2020 [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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