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Tributi locali, la Provincia di Trento sospende i pagamenti.



Come richiesto in fase della presentazione del Disegno legge provinciale sulle misure del PAT, il presidente della Provincia Autonoma di Trento ha firmato in serata un'ordinanza con la quale stabilisce il differimento dei pagamenti dei tributi locali: COSAP, TARI, canone di acquedotto e fognatura, depurazione delle acque, imposta di pubblicità, TOSAP e TARI, ovvero la tassa sui rifiuti.

La sospensione decisa dal presidente Fugatti era stata caldamente auspicata e richiesta in più sedi da Confcommercio Trentino, per cercare di sostenere le migliaia di imprese del territorio che si trovano in estrema difficoltà a a causa dei provvedimenti legati all'emergenza sanitaria.

L'ordinanza prevede, nello specifico, che

"per le seguenti entrate di natura non tributaria degli Enti locali:

a) il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP alternativo alla TOSAP (art. 63 del DL.vo n. 446/1997)

b) la tariffa sui rifiuti TARIP alternativa alla TARI (art. 1 comma 667 e 668 della L. n. 147/2013);

c) il canone di acquedotto di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2437/2007

d) il canone di fognatura di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2436/2007

e) il canone di depurazione delle acque di cui all'articolo 35 della LP n. 3/1999 come attuato con vari provvedimenti della Giunta provinciale a partire dalla deliberazione n. 6868/1999. Questa entrata è di competenza e titolarità della Provincia ma la sua riscossione avviene da parte dei soggetti gestori dei servizi di acquedotto e fognatura unitariamente ai canoni relativi a tali servizi (cioè con la medesima fattura)

il versamento da parte degli utenti dei titoli di pagamento (ovvero dei pagamenti spontanei laddove previsti per legge o da fonti provinciali o locali) per tali fattispecie e per tutti gli anni (o periodi inferiori) di applicazione delle relative tariffe avvenga a partire dalla data odierna secondo le seguenti modalità:

A. Entro il 30 settembre 2020, anche per i titoli di pagamento già inviati, indipendentemente dalle date di versamento comunque determinate in via ordinaria

B. Senza alcuna applicazione di sanzioni o interessi, comunque denominati, fino alla data di cui al punto a)

C. Con sospensione fino a tutto il 31 luglio 2020 dell'invio di ogni titolo di riscossione non ancora inoltrato

D. Senza che vi sia titolo al rimborso, per gli utenti, relativamente ad eventuali pagamenti già effettuati."

Il provvedimento ordina, inoltre,

"che per le seguenti entrate di natura tributaria degli Enti locali:

a) l'imposta sulla pubblicità (art. 1 e seguenti del DL.vo n. 507/1993)

b) la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - TOSAP (art. 38 e seguenti del D.Lvo n. 507/1993)

c) la tassa sui rifiuti - TARI (art. 1 commi 638 e seguenti della L n. 147/2013)

i versamenti con scadenze di pagamento fissate per legge nei mesi di marzo e aprile siano sospesi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 67 del DL n. 18/2020 e quindi in attesa della conversione in legge di tale fonte ovvero dell'adozione di ulteriori disposizioni normative, confermando l'interpretazione già comunicata agli Enti locali con la circolare n. 3/S110 del 26 marzo 2020 con riserva di aggiornamento sulla base delle nuove eventuali norme statali".



Ordinanza [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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