Consegna a domicilio
La Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato online il sito
https://consegnointrentino.provincia.tn.it/
dove troverete l'elenco delle attività commerciali che in questo periodo si sono attrezzate per fornire il servizio di consegna a domicilio: vino, carne, dolci, fiori ecc.
A tale proposito ricordiamo che con DPCM dell’11 marzo 2020 (articolo 1, punto 2) è stata disposta la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Il DPCM del 22 marzo 2020 (art. 1, punto 1, lettera f) stabilisce che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.
Pertanto, in relazione agli adempimenti che gli operatori del settore alimentare interessati devono garantire, limitatamente agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare, si rappresenta quanto segue:
• il confezionamento per la consegna a domicilio ed il trasporto dei pasti e di prodotti alimentari non sono attività oggetto di ulteriore notifica sanitaria né di comunicazione per l’aggiornamento della registrazione, in quanto risultano ricomprese tra le possibili attività svolte dagli operatori del settore alimentare già registrati per l’attività di ristorazione e per il commercio di alimenti e bevande;
• la gestione delle fasi di confezionamento e di trasporto dei pasti e dei prodotti alimentari devono essere prese in considerazione dagli operatori del settore alimentare nell’ambito del proprio autocontrollo, al fine di garantire la protezione degli alimenti dalla contaminazione ed il mantenimento delle temperature di conservazione (caldo e freddo);
• nel caso di alimenti preparati dall’operatore del settore alimentare, quest’ultimo dovrà fornire ai propri clienti l’elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli allergeni (riportare, ad esempio, quello che viene descritto nel menù o in generale messo a disposizione dei clienti all’interno dell’esercizio di vendita o di somministrazione);
• l’operatore del settore alimentare deve gestire la cucina con il solo personale asintomatico necessario per effettuare l’attività, rispettando la distanza di almeno 1 metro tra i singoli operatori; il personale deve indossare una mascherina e astenersi dal lavoro nel caso di comparsa di una sintomatologia ascrivibile a COVID 19;
• l’operatore del settore alimentare indossa preventivamente la mascherina e i guanti all’atto della consegna degli alimenti e si trattiene lo stretto necessario alla consegna, rispettando comunque sempre la distanza di almeno 1 metro dal cliente.
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