Coronavirus - disposizioni provinciali
In merito all'ultimo DPCM uscito in merito al Coronavirus, vi riportiamo le precisazioni e indicazioni della Provincia Autonoma di Trento riguardo all’ultimo DPCM sul Coronavirus:
-l’apertura di bar e ristoranti è consentita dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
-sospensione totale per le attività di pub, sale gioco e scommesse, discoteche;
-relativamente alle altre attività commerciali, tra cui si ritiene rientrino la consegna da parte dei ristoratori o da parte degli artigiani (pizze al taglio, rosticceria…) la PAT ha precisato che la stessa è consentita oltre le ore 18.00 SOLO per la consegna a DOMICILIO e NON PER L’ASPORTO
-le attività commerciali possono svolgere la loro attività senza vincolo di orario, con obbligo di garantire un accesso con modalità contingente e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
-per quanto riguarda gli esercizi del settore non alimentare di medie dimensioni (con superficie di vendita da mq 150 a mq 1500 nei comuni di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda ed Arco e da mq 150 fino a mq 800 in tutti gli altri comuni della PAT) e di grandi dimensioni (con superficie di vendita superiore a quelle delle medie strutture) nonché gli esercizi del settore non alimentare (di qualsiasi dimensione) presenti nei centri commerciali e nei mercati devono rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica);
-gli esercizi di vendita al dettaglio con una superficie di vendita fino a 150 mq potranno rimanere SEMPRE aperti;
-gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione che vendono alimentari, le farmacie, le parafarmacie possono rimanere aperti SEMPRE (anche sabato e domenica);
-per quanto riguarda gli artigiani che producono generi alimentari (pane, pizze, pasticceria, gelateria), gli stessi hanno facoltà di vendere nei locali di produzione o ad essi adiacenti e di consentire il consumo immediato dei prodotti ottenuti dall’attività artigianale. Tali attività possono essere svolte anche oltre la fascia 6.00 – 18.00 SOLO per la consegna a DOMICILIO e NON PER L’ASPORTO. Si fa presente che se non si adottano tali regole, in caso di violazione delle stesse, vi è la sanzione della sospensione dell’attività.
Ricordiamo che le seguenti disposizioni valgono al momento attuale. In caso di cambiamenti sarete prontamente avvisati.
Per qualsiasi delucidazioni i nostri uffici sono a vostra disposizione.
nota PAT [APPROFONDIMENTO]
Rettifica 11 marzo
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