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Emergenza nuovo coronavirus - Interventi del Fondo di solidarietà del Trentino



A seguito dell’emergenza Coronavirus Confesercenti del Trentino insieme alle altre associazioni di categoria si è incontrata con la Provincia Autonoma di Trento e con le varie sigle sindacali per attivare fin da subito il Fondo di Solidarietà. Di seguito trovate tutte le informazioni riguardo alle modalità per attivare il Fondo di Solidarietà del Trentino mentre in allegato un fac-simile della domanda telematica da presentare all’Inps entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Emergenza nuovo coronavirus - Interventi del Fondo di solidarietà del Trentino

Il Fondo di solidarietà del Trentino, cui aderiscono circa 8.700 aziende trentine per circa 54.000 lavoratrici e lavoratori, garantisce integrazioni salariali ai dipendenti sospesi da imprese aderenti.

Di fatto il Fondo, istituito sulla base dell’accordo tra organizzazioni datoriali e sindacali trentine, permette l’accesso alla cassa integrazione ai dipendenti di datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, per lo più di settori quali il commercio, il turismo ed i servizi. Sono destinatari i lavoratori di tali settori oltre a quelli degli impianti a fune.

Il Fondo garantisce un assegno ordinario di integrazione salariale nei limiti stabiliti dal decreto istitutivo (massimo 13 settimane, prorogabili per ulteriori 13 settimane, vedi art. 6, comma 2, DI n. 103593 del 2019) per i dipendenti di aziende che sospendano l’attività «in relazione a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali» ai sensi dell'art. 5, comma 1, DI n. 103593 del 2019.

Nello specifico dell’emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione anche in Trentino della sindrome Covid-19, l’attivazione del Fondo può avvenire per due differenti fattispecie: la prima è la sospensione o la riduzione di attività in forza di un’ordinanza della Pubblica autorità, la seconda riguarda il calo di lavoro o di commesse e la crisi di mercato.

Le aziende nei settori del commercio, turismo e servizi che si trovano in una situazione transitoria di calo di lavoro/commesse con la ragionevole certezza di poter riprendere l’attività, possono presentare domanda di assegno ordinario al Fondo. Prima di poter accedere all’assegno ordinario l’azienda deve aver utilizzati tutti gli strumenti ordinari di flessibilità comprese le ferie residue (art. 6, comma 11 del DI n. 103593 del 9 agosto 2019).

Non sussistono limitazioni dimensionali all’accesso ai benefici. Anche l’azienda con un solo dipendente può presentare domanda. Per beneficiare dell’assegno i lavoratori debbono avere un'anzianità lavorativa di 30 giorni anche non continuativi nei dodici mesi antecedenti la domanda.
Sono inclusi tutti i lavoratori alle dipendenze dirette dell’azienda, a tempo determinato e indeterminato, gli apprendisti con contratto professionalizzante ed esclusi i lavoratori in somministrazione.

L’azienda può decidere di sospendere i lavoratori per il totale dell’orario di lavoro anche con cessazione temporanea di attività oppure ridurre parzialmente l’orario di lavoro di alcuni o tutti i
lavoratori.
L’azienda deve comunicare preventivamente via pec alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore in Trentino, FILCAMS CGIL (filcams@pec.cgil.tn.it), FISASCAT CISL
(fisascat.trento@pec.cisl.it), UILTUCS UIL (uiltucstaa@pec.it), tassativamente “le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati” (art. 14, comma 1, D.Lgs 148/2015). Entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa va presentata domanda telematica all’Inps, utilizzando il fac-simile
allegato.

La causale da indicare è quella di “mancanza di lavoro/commesse”, allegando una relazione tecnica in cui sia chiaro che l’evento non è imputabile all’impresa, che si tratta di una situazione temporanea con previsione di ripresa e , allegando la documentazione che comprova il calo di attività. Tale dimostrazione può essere effettuata mettendo in luce le cancellazioni delle prenotazioni, l’andamento del fatturato e delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’andamento medio delle entrate anche rispetto alle settimane immediatamente precedenti ed ogni altro elemento che comprovi la diminuzione dell’attività.

Considerando l’attuale situazione di incertezza, l’azienda può valutare la possibilità di presentare domanda anche per periodi brevi, indicativamente per un periodo minimo di due settimane, ed eventualmente presentare una nuova domanda successiva anche allegando la stessa relazione tecnica.

L’azienda, se la situazione di mercato migliora, può anche non utilizzare l’intero periodo/numero di ore di sospensione autorizzate dal Comitato amministratore presso l’Inps. L’utilizzo dell’assegno ordinario deve essere comunicato mensilmente all’Inps tramite il flusso Uniemens.

L’assegno è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Tale importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Invitiamo tutti gli imprenditori a confrontarsi con il proprio consulente fiscale o consulente del lavoro per definire le modalità ed i dati da inserire nella richiesta di attivazione del Fondo.

Confesercenti del Trentino rimane a vostra disposizione per eventuali altre informazioni (tel.0461/43400 email info@tnconfesercenti.it)


allegato un fac-simile domanda [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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