Esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa. Abolita la licenza UTF.
Vi informiamo che, dal 29 agosto scorso, è entrato in vigore il provvedimento con il quale si prevede l’esclusione dall’obbligo della denuncia e della licenza UTF per la vendita di prodotti alcolici nei pubblici esercizi. Infatti il comma 178 dell’art. 1 della Legge n. 124/17, modificando il comma 2 dell’art. 29 del Testo unico delle Accise, comporta che non sarà più necessaria alcuna licenza per vendere prodotti alcolici negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.
Di conseguenza, a partire dal 29 agosto 2017, ai fini fiscali delle accise, tutti gli esercenti la vendita di prodotti alcolici ad imposta assolta, rientranti nelle precedenti categorie di pubblici esercizi, non dovranno più denunciare la loro attività e, pertanto, non si dovrà procedere alla richiesta della licenza ed alla sua conservazione per gli eventuali controlli.
Si tratta, in sostanza, di un provvedimento di semplificazione dagli adempimenti amministrativi, in più di una occasione richiesta dalla nostra Federazione, insieme a tutta una altra serie di accorgimenti normativi da abolire per l’attività dei pubblici esercizi.
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