Commercio di prodotti pirotecnici negli esercizi commerciali
Con riferimento alla vendita di manufatti pirotecnici all’interno di esercizi commerciali non muniti di licenza di pubblica sicurezza per il commercio di prodotti esplodenti, quali tabaccherie, cartolerie ed ogni altro esercizio abilitato alla vendita di prodotti del settore non alimentare, come è d’uopo ogni fine anno in occasione delle festività natalizie, precisiamo, dopo avere allo scopo sentito il Ministero dell’Interno, che:
-i prodotti sprovvisti della marcatura CE che possono essere detenuti e venduti presso i comuni esercizi al dettaglio possono essere individuati solo negli ex “declassificati”, che possono ancora, per la presente campagna natalizia e di fine anno, essere commercializzati con le etichette non ancora aggiornate, recanti la dicitura “riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti”, a condizione che siano stati acquistati dal dettagliante presso i propri fornitori entro il 9 settembre 2013 (ne farà fede la pertinente documentazione commerciale) e che l’importatore o il fabbricante, all’atto della cessione, attesti all’esercente al dettaglio non munito della licenza di P.S. che il manufatto appartenga alla V categoria, gruppi “D” o “E”. Ovviamente per la presente campagna di commercializzazione possono essere posti in vendita anche i prodotti che già recano le etichette facenti riferimento alle suddette categorie VD e VE.
-Per quanto riguarda i prodotti provvisti della marcatura CE, il dettagliante non munito della licenza di P.S. potrà commercializzare i manufatti riportanti etichettatura che fa riferimento alla categoria 1 e quelli della categoria 2 che siano classificati nel gruppo “D”, ad esclusione dunque di quegli artifizi che fanno parte della medesima categoria 2 ma che sono classificati nel gruppo “C”. Ovviamente, i dettaglianti, per avere certezza che i prodotti della categoria 2 loro forniti non appartengano al gruppo C, dovranno rivolgersi ai loro fornitori, ai quali dovranno chiedere esplicita assicurazione in merito.
L’etichetta dei prodotti provvisti di marcatura CE, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 58/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 176/2012, deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:
a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
-Da evidenziare, infine, che i manufatti pirotecnici con marchio CE classificati nella categoria 1 sono vendibili solo a privati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età; quelli con marchio CE classificati nella categoria 2 sono vendibili solo a privati che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità; i manufatti pirotecnici non muniti di marchio CE, recanti le vecchie etichette “riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti” (acquistati entro il 9 settembre 2013), appartenenti alla V categoria - gruppo “D” o “E”, sulla base delle attestazioni dei fornitori, possono essere venduti solo a maggiorenni.
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