Informazioni per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi: cartelli obbligatori
Il 25 agosto è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute recante "Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189".
Secondo l'art. 2 del decreto in oggetto, dunque, dal 25 agosto "l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1".
La dicitura dell'allegato 1 da riportare è la seguente:
"Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi
In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle."
Il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce.
Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra segreteria al numero 0461/434200
calendario eventi
Dicembre |
||||||
D |
L |
M |
M |
G |
V |
S |
|
|
|
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
il mensile