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Informazioni per il corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi: cartelli obbligatori



Il 25 agosto è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute recante "Informazioni obbligatorie a tutela del consumatore di pesce e cefalopodi freschi e di prodotti di acqua dolce, in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189".
Secondo l'art. 2 del decreto in oggetto, dunque, dal 25 agosto "l'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'art. 44 del regolamento (CE) n. 1169/2011 deve esporre apposito cartello con le informazioni riportate all'allegato 1".
La dicitura dell'allegato 1 da riportare è la seguente:
"Informazioni al consumatore per un corretto impiego di pesce e cefalopodi freschi
In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle."
Il cartello deve essere apposto in modo da essere facilmente visibile dalla posizione in cui il consumatore prende o riceve la merce.
Per ulteriori informazioni potete contattare la nostra segreteria al numero 0461/434200

 

 

 

 
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