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Feste Vigiliane 2024 - ordinanza contingentabile ed urgente



Comunichiamo che il sindaco di Trento ha appena firmato un’ordinanza per le FESTE VIGILIANE 2024 che sarà valida dal 21 giugno al 26 giugno 2024.

In sintesi l’ordinanza prevede quanto segue:

per il periodo della manifestazione denominata “Feste Vigiliane edizione 2024” e per gli altri eventi previsti nel medesimo periodo dal 21 al 26 giugno 2024, nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 03:00 del giorno seguente:

1. il divieto di vendita per asporto di bevande di ogni specie (alcoliche e non) in contenitori chiusi (bottiglie, lattine…) e in contenitori di vetro;

2. ai pubblici esercizi e agli altri esercizi autorizzati, anche temporaneamente, a tali attività, il divieto di somministrazione di bevande di ogni specie (alcoliche e non) negli spazi esterni ai medesimi, diversi dai plateatici concessi, in contenitori di vetro e lattine;

all'interno delle seguenti zone:

- centro storico cittadino: ossia nell'area ricompresa tra via Torre Vanga (tra piazza L. da Vinci e via Pozzo, piazza Dante, via Dogana, via Romagnosi, piazza Sanzio, Via Manzoni, Largo Nazario Sauro, Via San Martino, Via Torre d’Augusto, via B. Clesio, via dei Ventuno, piazza Venezia, l.go P. Nuova, via S. F. d'Assisi, l.go Pigarelli, via Barbacovi (tra largo Pigarelli e via B. Acqui, via Piave, via Santa Croce, via Madruzzo, via Rosmini, via Prepositura, piazza da Vinci (dette vie incluse);
- piazza di Fiera;
- piazza Mostra;
- piazza S. M. Maggiore;
- Quartiere “Le Albere”; ossia l’area ricompresa nelle vie Corso del Lavoro e Scienza, via M. Baldo, via Sanseverino (tra via Monte Baldo e corso del Lavoro e della Scienza) dette vie incluse;
- parco Fratelli Michelin;
- giardini di piazza Dante;
- piazza Piedicastello;
- parco Solženicyn;
- viale Trieste;
- parco Duca d’Aosta;

L’inosservanza del provvedimento comporta:

• per tutti i titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e i titolari di esercizi artigianali alimentari e commerciali di vendita al dettaglio, la segnalazione all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice penale;
• per i soli titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l’applicazione altresì dell’articolo 10del r.d. n. 773 del 1931;
• fatta salva l’applicazione di quanto sopra, l’inottemperanza alla presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dal “Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali)”, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 89,00;.- ad euro 534,00;.-, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione di una somma pari ad euro178,00;.-, secondo quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
• l’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa pecuniaria, spetta ai sensi della legge 689/1981 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria;

Ricordiamo che con la Legge 120/2010 art. 54 chi somministra alcol dopo le ore 24:00 deve dotarsi di un etilometro da mettere a disposizione dei clienti.


Per leggere il testo integrale dell’ordinanza vedi allegato













Ordinanza [APPROFONDIMENTO]

 

 

 

 
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