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PUBBLICITA' DEI PREZZI PER I PRODOTTI POSTI IN VENDITA DA PARTE DEGLI ARTIGIANI E DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI



Si comunica che, a seguito del parere del Ministero dello sviluppo economico prot. 11892 del 19 Gennaio 2016, l’obbligo di pubblicità dei prezzi per le merci poste in vendita si applica non solo ai commercianti in senso stretto ma a tutti i soggetti che professionalmente pongono in vendita merci e prodotti.
L’obbligo di pubblicità dei prezzi per i prodotti in vendita si estende quindi ad artigiani ed imprenditori agricoli.
Si precisa che per gli stessi non si applica la legge provinciale in materia di commercio (legge provinciale n. 17 del 2010) salvo quanto previsto dall’art. 52, comma 7 secondo cui la violazione dell'articolo 21 (pubblicità dei prezzi) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 600 euro.

 

 

 

 
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