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CANONE SPECIALE RAI – NUOVE COMUNICAZIONI



Confesercenti raccomanda alle imprese associate di prestare attenzione al fatto se gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto, e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo. Poniamo altresì in evidenza, per escludere ulteriori dubbi, che nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, pubblici esercizi) o per consentire agli utenti la visualizzazione dei risultati di giochi/scommesse (ad esempio in sale scommesse/tabaccherie), il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso.

 

 

 

 
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